Sospensione dell'applicazione delle norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei contatori elettrici e dei trasformatori elettrici di misura.
Articolo unico.
L'applicazione delle norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei contatori elettrici, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 11 luglio 1941, n. 1104, e delle norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei trasformatori elettrici di misura, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 11 luglio 1941, n. 1105, e' sospesa per tre anni a fare inizio dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.