Aggiunta dell'abitato di Volturara Appula, in provincia di Foggia, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1948, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2067, emesso nell'adunanza del 10 dicembre 1947;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella, D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Volturara Appula, in provincia di Foggia.
Vista la legge 9 luglio 1948, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2067, emesso nell'adunanza del 10 dicembre 1947;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella, D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Volturara Appula, in provincia di Foggia.