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Regolamento recante adeguamento delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 109, di cui alle premesse, sono cosi' sostituiti:
"Art. 2 (Competenze). - 1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti alle problematiche sociali emergenti;
b) studi e proposte di riforma in materia di servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche relative alla famiglia, alla terza eta', ai cittadini disabili e all'emarginazione;
c) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del Dipartimento, in Italia e all'estero;
d) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di problemi dell'eta' minore e giovanile, associazionismo sociale e volontariato, anche coordinando l'attivita' di amministrazioni ed enti pubblici, nonche' i rapporti del settore;
e) il coordinamento dell'attivita' di amministrazioni, enti ed istituzioni competenti nell'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali;
f) l'attivita' di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e per il comitato interministeriale per la lotta all'AIDS; l'attivita' di documentazione riguardante i progetti nonche' l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative; la gestione del Fondo e delle risorse finanziarie connesse;
g) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con le comunita' terapeutiche ed i centri di accoglienza;
h) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste, e la responsabilita' organizzativa degli anni internazionali promossi nelle tematiche sociali;
i) l'elaborazione di progetti pilota nel campo delle politiche di benessere sociale e l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento;
l) la costituzione di una banca-dati, anche in collegamento con le amministrazioni statali e gli enti pubblici interessati, nei settori dei servizi sociali e delle problematiche sociali;
m) l'attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonche' della legge 19 luglio 1991, n. 216, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
n) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e la gestione tecnico-amministrativa del Fondo per il volontariato;
o) gli affari generali ed i compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonche' all'attivita' di organi collegiali operanti presso il Dipartimento; l'organizzazione e le attivita' strumentali al funzionamento del Dipartimento nonche', con il coordinamento del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali.
Art. 3 (Organizzazione) . - 1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio per le problematiche della famiglia, della terza eta', dei disabili e degli emarginati;
ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato;
ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze;
ufficio affari generali, studi e documentazione.
2. L'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza eta', dei disabili e degli emarginati provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a) e b), e si articola nei seguenti servizi: servizio per le iniziative a favore della famiglia;
servizio per gli interventi a favore della terza eta';
servizio per i diritti dei cittadini disabili e i problemi dell'emarginazione.
3. L'ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere d), e), l), m) e n), e si articola nei seguenti servizi:
servizio per gli interventi a favore dei minori e dei giovani;
servizio per le iniziative riguardanti gli obiettori di coscienza; servizio per l'associazionismo e la cooperazione di solidarieta' sociale;
servizio per il volontariato.
4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere f) e g), e si articola nei seguenti servizi:
servizio per l'istruzione e l'attuazione dei progetti;
servizio di valutazione tecnica e di informazione;
servizio per la gestione amministrativa e contabile del Fondo.
5. L'ufficio affari generali, studi e documentazione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere c), h), i) ed o), e si articola nei seguenti servizi:
servizio affari generali e finanziari;
servizio studi e documentazione;
servizio relazioni esterne ed internazionali;
servizio organi collegiali".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli e (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge: e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricti a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza". - Gli articoli 1 e 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con , sono cosi' formulati: "Art. 1 (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. 2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali. 4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale. 6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative di competenza delle regioni nel settore. 7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'art. 132. 8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte; b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private; c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione; e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico; h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. 9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre. 10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato. 11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio. 12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze. 13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 127, comma 11. 14. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonche' sugli indirizzi che saranno seguiti. 15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa. 16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope. 17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti al- ternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento. 18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla , sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".