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Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 1.

Disciplina ed applicazione del rapporto di pubblico impiego a tempo parziale
1. Le Amministrazioni civili dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dal presente decreto. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale e' applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.
2. La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al personale delle Forze armate, al personale dei ruoli previsti dalla legge 1› aprile 1981, n. 121 e dei corpi militarmente ordinati, al personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi equiparate, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al personale di ruolo soggetto ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni ed enti pubblici che presti servizio all'estero.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresi' al personale ispettivo, direttivo ed ai coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all' concerne il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. - Il contenuto dell' (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e' il seguente: "Art. 12 (Applicazione ad altri enti locali). - 1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti. 2. E' altresi' applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente art. 5 effettivamente svolte".