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Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. (20G00086)

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240
1. Al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, commi 1 e 3, lettera h), all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 1, le espressioni «Ministro per le pari opportunita'» e «Dipartimento per le pari opportunita'» sono rispettivamente sostituite da «Autorita' politica con delega alla famiglia» e «Dipartimento per le politiche della famiglia»;
b) all'articolo 1, comma 3, lettera f), le parole «, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia» sono soppresse;
c) l'articolo 2, comma 1, e' sostituito dal seguente: «L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, e' presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed e' composto, per un triennio, da quattro componenti designati dall'Autorita' politica con delega alla famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore scientifico da individuarsi tra il personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dall'Autorita' politica con delega alle pari opportunita', da sei componenti delle Amministrazioni centrali, designati rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali operanti nel settore della lotta ai fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori scelte tra quelle con piu' ampia diffusione territoriale delle strutture associative e con maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati; l'Autorita' Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza partecipa, in via permanente, ai lavori dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con un proprio rappresentante.»;
d) all'articolo 3, comma 2, le parole «spetta un compenso omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento per le pari opportunita' nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.» sono sostituite dalle seguenti: «non e' riconosciuto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai fini della partecipazione ai lavori dell'Osservatorio.».
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' e , recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'»: «Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della , le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi del comma 3. 1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai . Per l'istituzione e l'avvio delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al , come rideterminata dalla tabella C allegata alla . A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell' , e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' , recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, Supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla , recante «Conversione in legge, con modificazioni, del , recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, Supplemento ordinario: «Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - 1-19. (Omissis). 20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all' , e all' , l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all' , la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall' , l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all' nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui, rispettivamente, all' ed all' . Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all' , di cui al e del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al , e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018, convertito, con modificazioni, dalla , in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018: «Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita'). - 1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita': a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall' , in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonche' quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all' . La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi': 1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , della ; 2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al ; 3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all' ; b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall' , in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega; c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall' , in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi': 1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al , nonche' quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all' ; 2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla ; d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilita', anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e la mobilita', fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall' , in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui alla . (Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita'.) Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi': 1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all' ; 2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all' , la cui dotazione finanziaria e' riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. (Omissis).». - Il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, recante «Attuazione dell' , in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, Supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei ministri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019, Supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 settembre 2019, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019, Supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019, Supplemento ordinario. Note all'art. 1: - Per il riferimento al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, si veda nelle note alle premesse.