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Regolamento recante modalita' applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilita' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 11.

R i n v i i
1. Ai fini del procedimento per l'attribuzione della pensione di inabilita' trovano applicazione le disposizioni adottate da ciascuna amministrazione o ente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento alle fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermita' e di liquidazione delle pensioni ordinarie.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle pensioni di inabilita', nonche' nell'articolo 13 della citata legge, al fine di garantire in particolare l'aggiornamento tecnicoscientifico e quello obbligatorio professionale del personale medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli accertamenti sanitari.
3. In materia di accertamenti sanitari trovano applicazione, per quanto non previsto nel presente decreto, le corrispondenti disposizioni previste nei distinti ordinamenti previdenziali per le infermita' dipendenti da causa di servizio.
Note all'art. 11: - Si trascrive il titolo della (in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990): "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Si trascrive il testo dell' : "Art. 13 (Personale medico degli enti previdenziali). - Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all' ".