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Regolamento recante condizioni e modalita' di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese.

Art. 1.

D e f i n i z i o n i
1. Nel presente regolamento l'espressione:
b) "Fondo" indica il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellato dal citato decreto-legge n. 149 del 1993;
c) "banca" indica l'ente creditizio avente sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) "finanziaria" indica la societa' finanziaria che svolge attivita' di assunzione di partecipazioni al capitale di societa', iscritta nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
e) "S.F.I.S." indica la societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
f) "intermediario" indica uno qualsiasi dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e);
g) "Comitato" indica l'organismo competente a deliberare sulla concessione delle anticipazioni, istituito in forza della convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra il Ministero del tesoro e il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
AVVERTENZA:
Il presente decreto regolamentare, concernente la materia creditizia e mobiliare, non e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento" siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell' , come novellato dall' , convertito dalla , e' il seguente: "I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all' , nonche' ad enti creditizi e societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitale o come societa' cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potra' essere altresi utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalita' e le modalita' di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all' , cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilita' annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato". - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurare il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". - Il testo dell' , e , e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente: "1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all' . 2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni. 3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad istituire un albo al quale devone essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9". - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 3. - 1. Le societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le societa' per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilita' relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che presentino adeguati requisiti di affidabilita' imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi. 2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma e' assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo di contributi relativi a finanziamenti da queste erogate. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validita' a favore delle societa' derivanti dalla trasformazione senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. 4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa. 5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti. 6. Sono abrogati l' , nonche' l'art. 17, il sesto comma dell'art. 34, la lettera c) del secondo comma dell'art. 37 e i e ".