Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidita' civile.
Art. 1.
1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita' d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, nonche' gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle commissioni mediche delle unita' sanitarie locali.
2. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale operano una o piu' commissioni mediche (commissioni mediche U.S.L.) incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, a termine del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ciascuna composta da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Detti sanitari sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unita' sanitaria locale territorialmente competente e vengono nominati secondo le modalita' stabilite dalle leggi emanate dalle regioni, per la costituzione di commissioni mediche ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' civile. La commissione medica U.S.L. per l'espletamento dei suoi compiti amministrativi si avvale di apposita segreteria formata da personale dipendente dell'unita' sanitaria locale.
3. La commissione medica U.S.L., di cui al precedente comma 2, e' di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta deve pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Le associazioni di categoria comunicano alla commissione U.S.L. il nome del sanitario che le rappresenta, il quale resta nell'incarico fino a quando non venga sostituito da altra persona. La riunione e' valida anche senza la partecipazione del sanitario rappresentante di categoria qualora questi, benche' invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione.
4. Su domanda, rispettivamente, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti - motivata dall'esigenza di meglio soddisfare le necessita' degli invalidi interessati le cui peculiari caratteristiche richiedono un esame da parte di sanitari forniti di idonee specializzazioni - il competente assessore regionale alla sanita' puo' autorizzare la costituzione nel capoluogo di provincia di una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, per i ciechi civili ed una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, per i sordomuti. Tali commissioni sono composte di tre membri, di cui un medico specializzato in medicina legale, con funzione di presidente, un medico oculista, oppure un medico otorinolaringoiatra, secondo la natura della commissione, ed un medico da scegliere prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Il funzionamento delle commissioni suindicate e' regolato dalle medesime norme stabilite per le commissioni mediche U.S.L. dal presente regolamento.
5. La commissione medica U.S.L. si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale puo' concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria.
Nel verbale di visita la dizione diagnostica e' espressa con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che per la loro particolare gravita' determinano la totale incapacita' lavorativa o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
La commissione, in sede di redazione del verbale di visita, puo' indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovra' essere sottoposto a nuova visita.
Nel verbale di visita la dizione diagnostica e' espressa con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che per la loro particolare gravita' determinano la totale incapacita' lavorativa o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
La commissione, in sede di redazione del verbale di visita, puo' indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovra' essere sottoposto a nuova visita.
6. Qualora il minorato dichiarato rivedibile - regolarmente convocato a cura del presidente della commissione medica U.S.L. entro il termine di rivedibilita' - non si presenti a nuova visita, il presidente della commissione predetta ne da' formale comunicazione alla prefettura territorialmente competente per la revoca delle provvidenze, a norma dell'art. 3- ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29, dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della succitata comunicazione.
7. Nel caso in cui la percentuale di invalidita' o la minorazione risultino inferiori a quelle riportate nel precedente verbale di visita medica, la commissione medica U.S.L., contestualmente alla procedura di cui all'art. 3, comma 4 e 5, del presente regolamento, ne invia copia alla competente prefettura per i piu' tempestivi conseguenziali provvedimenti.
8. Il verbale di visita e' redatto secondo il modello precedentemente in uso presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, integrato in relazione alle successive disposizioni normative intervenute. Ad esso e' unito il prospetto valutativo, di cui all'allegato A, dal quale risultano la riduzione della capacita' lavorativa inerente alle singole infermita' e quella globale. Successivamente tali modelli potranno essere modificati con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro del tesoro e con quello dell'interno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il reca: "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988". Si trascrive il testo del relativo art. 3:
"Art. 3 (Norme per il riconoscimento della invalidita' civile). - 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' di cui alle , e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e suc- cessive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e succes- sive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile" - di cui all' , e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della , e successive modificazioni, dovra' contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle piu' gravi forme di invalidita' e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 e' ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidita' civile" - di cui all' , e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare. Avverso la decisione del ricorso e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
3. La commissione medica superiore e di invalidita' civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata puo' farsi assistere dal medico di fiducia.
5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente stabilito in duecentoventi unita' per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unita' per la commissione medica superiore dall' , e' aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unita' e fino a duecento unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti mumerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalita' stabilite dall' , e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle piu' gravi forme di invalidita'. Le domande giacenti presso le unita' sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unita' sanitarie locali, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attivita' nelle commissioni di prima istanza, puo' essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unita' sanitarie locali di appartenenza.
8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro da' comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita'".
- Il (Modifiche ed integrazioni all' , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e' cosi' formulato: "1. Con la procedura stabilita dai e , convertito, con modificazioni, dalla , si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge".
- Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolarmente nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all' e successive modificazioni, reca: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti".
- La , e successive modificazioni, reca: "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".
- La , e successive modificazioni, reca: "Conversione in legge del , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
- La , come modificata dalla (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) reca: "Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".
- La reca: "Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla , recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi".
- Il prevede che: "Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale operano una o piu' commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unita' sanitaria locale territorialmente competente".
- Il testo dell' , aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili, e' il seguente:
"Art. 3-ter. - Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facolta', in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Non puo' essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".