N NORME. red.it

Regolamento recante i criteri e le modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.

Art. 1.

1. La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennita' previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennita' di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora cio' sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate.
2. Le verifiche di cui sopra sono disposte secondo un programma annuale in relazione alle risorse di medici e di funzionari disponibili in modo da effettuarne un numero adeguato in proporzione alla consistenza in essere delle pensioni, degli assegni e delle indennita' per le grandi ripartizioni geografiche di Italia che saranno individuate dall'amministrazione.
3. Il programma annuale, di cui al comma precedente, e' predisposto ((dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra)) ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro.