Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (10G0044)
Art. 10.
(Registro italiano dei brevetti europei)
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali e' stata richiesta la convalida ((ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarita'. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.))
2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.