Modificazioni all'ordinanza 30 giugno 1984 concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione dal Canada di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione.
Art. 1.
L'importazione in Italia degli animali domestici della specie bovina in provenienza dal Canada e' autorizzata a norma dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, a condizione che tali animali non provengano dalla parte del territorio canadese definita nell'allegato alla presente ordinanza.