Proroga del termine di decorrenza dell'istituzione del "quaderno di campagna".
Art. 1.
Il termine del 1 novembre 1987 fissato nell'art. 5, primo comma, della ordinanza ministeriale 30 maggio 1987, n. 217 (in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987) e' prorogato al 1 marzo 1988.