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Regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di aggiornamento di pronto soccorso per il personale appartenente alla gente di mare.

Art. 1.

1. Sono istituiti corsi di aggiornamento teorico pratico di pronto soccorso per la gente di mare destinata al lavoro a bordo delle navi riservati agli ufficiali e precisamente al personale appartenente allo Stato Maggiore di coperta e di macchina imbarcati o in attesa di imbarco su navi battenti bandiera italiana addette al traffico e alla pesca oltre gli stretti.
2. Detti corsi, in prosieguo denominati "corsi", sono riservati al personale che abbia superato i corsi di formazione di cui al decreto interministeriale 7 agosto 1982.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 37 (Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante). (Omissis). Entro il termine di cui al primo comma il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale". - L' (Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile art. 37, ultimo comma, della ) e' il seguente: "Art. 7 (Assistenza al personale in navigazione). - Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su tutti i natanti italiani addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti, deve essere assicurata la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato corsi di pronto soccorso organizzati secondo modalita' e programmi stabiliti dal Ministero della sanita' d'intesa con quello della pubblica istruzione, nonche' un'adeguata attrezzatura di pronto soccorso secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero della sanita' ... (omissis). Entro la data di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dei trasporti, saranno determinati i programmi e le modalita' di espletamento di corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante, nonche' i casi in cui deve essere assicurata sugli aeromobili italiani la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato detti corsi. I servizi sanitari di porto e di aeroporto vigilano sul rispetto delle norme di cui al presente decreto; in caso di inadempimento, puo' essere vietata la partenza del natante o dell'aeromobile". - Il testo vigente dell' (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' ) come modificato dall' , e' il seguente: "Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis). 7. Restano salve le norme previste dai , e , con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale". - L' , riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, e' il seguente: "Art. 5 (Informazione e formazione). - Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinche': 1) la dotazione medica sia accompagnata da una o piu' guide comprendenti le modalita' di impiego almeno per gli antidoti di cui all'allegato II, sezione III; 2) tutte le persone che ricevono una formazione professionale marittima e che sono destinate al lavoro a bordo abbiano ricevuto una formazione di base relativa alle misure di assistenza medica e di soccorso da adottare immediatamente in caso di infortunio o di emergenza medica comportante pericolo di vita; 3) il capitano ed il/i lavoratore/i da questo delegati, in conformita' con l'art. 4, paragrafo 1, lettera b), all'uso della dotazione medica della nave, abbiano ricevuto una formazione particolare aggiornata periodicamente, almeno ogni cinque anni, rispondente ai rischi e alle esigenze specifiche delle varie categorie di navi e conforme agli orientamenti generali di cui all'allegato V". - Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 11 (Comitato di rappresentanza degli assistiti). - Presso il Ministero della sanita' e' costituito il Comitato di rappresentanza degli assistiti, che dura in carica quattro anni, composto da un rappresentante del Ministero della sanita', che lo presiede, da cinque rappresentanti del personale navigante marittimo e da tre rappresentanti del personale navigante dell'aviazione civile, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Il Comitato elegge tra i suoi componenti due vice presidenti. Il Comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa. Il Comitato si riunisce almeno ogni semestre ed altresi' ogni qualvolta il Ministro della sanita' lo ritenga opportuno". - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.