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Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1 giugno 1968 e al decreto ministeriale 14 giugno 1968 concernenti il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi negli allevamenti bovini e norme per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento dei bovini infetti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

Art. 1.

Definizione animali allo stato brado
1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, e successive modificazioni, va' aggiunto il seguente comma:
" 7. Ai fini del presente regolamento si intendono per animali allo stato brado quegli animali che vivono in liberta' in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.M. 1 giugno 1968 (Piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1. - Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina ha carattere obbligatorio, quando ricorrano le circostanze previste nel successivo art. 2. Negli altri casi gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole interessate all'allevamento bovino, le latterie sociali e quanti altri intendono volontariamente aderire al piano di profilassi stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al veterinario provinciale, direttamente o a mezzo del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni. Nel caso di comproprieta' del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari. I programmi di risanamento e di profilassi, proposti ogni anno dalle commissioni di cui all' , nei limiti fissati dal presente piano nazionale, dovranno altresi' conformarsi alle istruzioni di massima che saranno al riguardo emanate dal Ministero della sanita'. I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale dando la precedenza alle operazioni di profilassi e di risanamento obbligatorie. I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti di ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorieta' e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente. In attesa della approvazione del programma annuale da parte del Ministero della sanita', il veterinario provinciale puo' disporre, per urgenti esigenze profilattiche, la prosecuzione delle operazioni di risanamento nei confronti degli allevamenti gia' sottoposti a controllo in applicazione di precedenti programmi. Ai fini del presente regolamento si intendono per animali allo stato brado quegli animali che vivono in liberta' in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattici-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario".