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Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e' modificato come segue:
a) Titolo IA - antimicrobici.
Alle voci E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228 la dizione "glucosio 150 mg/kg (come residuo)" e' sostituita dalla seguente: "glucosio 20 mg/kg (come residuo)".
b) Titolo IC - antiossidanti.
Alle voci "E300-acido-L-ascorbico ed E301-sodio-L-ascorbato" la dizione "Insaccati freschi, insaccati cotti e crudi stagionati, nonche' conserve di carne 0,2%" e' sostituita dalla seguente: "Carni preparate o comunque conservate 0,2%".
c) Titolo IIA - stabilizzanti, addensanti e gelificanti.
Alla voce "E 401 - sodio alginato" la dizione "farcitura per olive al cappero o alla cipolla o al peperone 2,5% (pari allo 0,6% calcolato sul prodotto finito)" e' sostituita dalla seguente: "olive farcite, 0,6% (calcolato sul prodotto finito)".
Alle voci "E410 farina di semi di carrube" ed "E413 gomma adragante" e' incluso il seguente caso di impiego: "Preparazione spalmabile a base di formaggio 0,25%".
Alla voce "E412 farina di semi di guar" e' aggiunto il seguente caso d'impiego: "snack di frutta, 0,2%".
Alla voce "E415 gomma xantano" sono inclusi i seguenti casi d'impiego:
1) "Maionese, salse per insalata, ketchup e mostarde di frutta con aggiunta di pesce, carne e pollame, 0,5%";
2) "Desserts a base di latte e gelati, 0,1%";
3) "Creme, preparati per zuppe, per salse e per desserts, 0,2%".
Alla voce "E420 sorbitolo" sono inclusi i seguenti casi d'impiego:
1) "Guarnizioni a base di zucchero per prodotti dolciari, 4%";
2) "Prodotti tipo 'snack' a base di fiocchi di cereali, 2%";
3) "Preparazioni alimentari a base di surimi, 4%";
4) "Prodotti tipo 'toffe', 3,5% (calcolato sul prodotto finito)".
Alla voce "E422 glicerolo" e' aggiunto il seguente caso d'impiego: "Prodotti dolciari tipo 'barretta' a base di cereali, vegetali, zuccheri e grassi, 3,5%".
Le dizioni:
"E440 a) pectina
b) pectina amidata"
sono sostituite dalla seguente:
"E440 i) pectina
ii) pectina amidata"
e sono di conseguenza unificati i casi e le dosi d'impiego.
Alla voce "E440 i) pectina ed ii) pectina amidata" e' aggiunto il seguente caso d'impiego: "Caramelle gommose, secondo buona tecnica industriale".
Alla voce "E450 a), b), c) polifosfati":
1) e' incluso il seguente caso d'impiego: "Preparazioni alimentari a base di surimi, 0,25%";
2) la dizione "Carni preparate di tacchino, alla dose massima dello 0,2%" e' sostituita dalla seguente: "Carni cotte di volatili da cortile alla dose massima dello 0,2%".
Alla voce "gelatine animali" e' aggiunto il seguente caso d'impiego: "Margarina e grassi emulsionati, 3% (calcolato sul prodotto finito)".
d) Titolo III - Esaltatori di sapidita'.
Alla voce "E300 acido L-ascorbico" sono inclusi i seguenti casi d'impiego:
1) "Bibite analcoliche gassate e non gassate, 0,06%";
2) "Bibite analcoliche gassate e non gassate a base di infuso di the, 0,06%".
e) Titolo VI - Agenti di rivestimento.
Sono incluse le seguenti voci "E466 carbossimetil-cellulosa, E471 mono e digliceridi degli acidi grassi, E473 sucresteri" con i seguenti casi d'impiego: "Agrumi, mele, pere, pesche, nettarine, susine, babaco, kiwi e meloni (il residuo non deve essere superiore ad 1 mg per frutto)".
f) Titolo VII - Acidificanti.
Alla voce "E330 acido citrico":
1) e' incluso il seguente caso d'impiego: "Ripieno per paste alimentari fresche, 0,25%";
2) la dizione "succo e polpa di pere o di pesche o di albicocche e loro mescolanze 5g/l" e' sostituita dalla seguente: "succo e polpa di mele o pere o pesche e loro mescolanze 5g/l" (Ai sensi dell'art.2 della direttiva n. 89/394/CEE del 14 giugno 1989, i prodotti non conformi al presente regolamento ministeriale ma conformi alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati fino al 14 giugno 1991).
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 5. - E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: (Omissis); g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;". - Il testo dell' e' il seguente: "Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti". Nota all'art. 1: - L'allegato al D.M. 31 marzo 1965 riporta l'elenco degli additivi che possono essere aggiunti agli alimenti e prevede i casi e le dosi d'impiego nei singoli alimenti come pure le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza degli additivi stessi.