Disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Art. 1.
Le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dal Ministero della sanita' - SASN competente - d'ufficio o su richiesta delle casse marittime o delle imprese di navigazione, marittima ed aerea, agli uffici del SASN.
Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai medici fiduciari del Ministero della sanita'.
L'incarico di effettuare la visita medica domiciliare di controllo deve essere affidato ad un medico fiduciario diverso da quello che ha certificato lo stato di malattia del lavoratore.
In relazione a particolari esigenze locali possono essere conferiti incarichi di medico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo. Fino al rinnovo della vigente convenzione con i medici fiduciari, i predetti incarichi di medico fiduciario sono conferiti con la procedura di cui al comma ottavo dell'art. 4 della richiamata convenzione.
NOTE
Note alle premesse.
- Il , convertito, con modificazioni, nella , concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, all'art. 8-bis prevede che l'effettuazione delle visite di controllo sullo stato di infermita' del lavoratore (cfr. , convertito, con modificazioni, nella ), deve essere disciplinata da convenzioni stipulate tra INPS e UU.SS.LL. sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministero della sanita' (cfr.
D.M. 25 febbraio 1984, e successive modificazioni).
- L' , convertito, con modificazioni, nella (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) reca, oltre a disposizioni relative alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti economici e delle indennita' economiche di malattia, precise disposizioni in ordine al servizio di controllo dello stato di malattia dei lavoratori (schema-tipo di convenzione, fasce di reperibilita):
- Il comma 12 del medesimo articolo prevede per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'istituzione, presso le sedi dell'INPS, di liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni, e da medici liberi professionisti, ai quali possono far ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
Nota all'art. 1:
La convenzione - approvata con D.M. 5 febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985 - regola i rapporti libero professionali tra il Ministero della sanita' ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al .
L'art. 4 reca norme e procedure per il conferimento dell'incarico di medico fiduciario, il comma ottavo prevede la possibilita' in caso di urgenza di procedere al conferimento di incarichi provvisori, a prescindere dalle procedure fissate nei commi precedenti.