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Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile». (21G00168)

Art. 1.

1. E' reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1°gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, riportato nel testo allegato A, che e' parte integrante del presente regolamento.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede a valere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sugli stanziamenti del capitolo 2422 «compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - La , e successive modificazioni, reca «Istituzione del servizio sanitario nazionale». - Il , e successive modificazioni, reca «Norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile». - Il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, reca «Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanita'». - Si riporta il testo dell' , e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' »: «Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis). 7. Restano salve le norme previste dai , , e , con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.». - La , reca «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». - Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015, reca «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale». - La , reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022». - Il , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2013, n. 31, reca «Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.»». - Il , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2012, n. 199, reca «Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Parte economica - validita' 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009)». - Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanita'» concernente il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018, e' stato sottoscritto presso l'ARAN in data 21 maggio 2018. - Si riporta il testo dell' , e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Note all' : - Per l' , vedasi le note alle premesse.