Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera. (17G00015)
Art. 1.
Modifiche al decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380
1. All'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati», e' premesso il seguente articolo:
«Art. 01 (Finalita'). - 1. Il presente decreto integra le informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e disciplina il relativo flusso informativo al fine di adeguare il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) alle esigenze di monitoraggio, valutazione e pianificazione della programmazione sanitaria, anche in considerazione degli orientamenti definiti dalla normativa dell'Unione europea.
2. Il presente decreto indica le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite; in particolare dispone anche che il trattamento dei dati acquisiti sia funzionale a:
a) supportare i processi di «programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria», (come individuato all'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
b) perseguire le finalita' relative ai trattamenti effettuati per scopi statistici dai soggetti pubblici che fanno parte del SISTAN e ai trattamenti effettuati per scopi scientifici (articolo 98, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
c) consentire una rilevazione sistematica a scopi epidemiologici.».
«Art. 01 (Finalita'). - 1. Il presente decreto integra le informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e disciplina il relativo flusso informativo al fine di adeguare il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) alle esigenze di monitoraggio, valutazione e pianificazione della programmazione sanitaria, anche in considerazione degli orientamenti definiti dalla normativa dell'Unione europea.
2. Il presente decreto indica le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite; in particolare dispone anche che il trattamento dei dati acquisiti sia funzionale a:
a) supportare i processi di «programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria», (come individuato all'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
b) perseguire le finalita' relative ai trattamenti effettuati per scopi statistici dai soggetti pubblici che fanno parte del SISTAN e ai trattamenti effettuati per scopi scientifici (articolo 98, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
c) consentire una rilevazione sistematica a scopi epidemiologici.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il (Attuazione della concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della , comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2014, n. 67.
- Il (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall' , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214.
- La (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.
- Il , convertito, con modificazioni, dall' (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario.
- Il (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli e ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Il ( ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro della sanita' 28 dicembre 1991 (Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1992, n. 13.
- Il decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1993 (Disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180.
- Il (Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2000, n. 295.
- Il testo dell' «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1:
Il testo dell' , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. La scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni:
A. la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate:
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera;
3) cognome e nome del paziente;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis) livello di istruzione;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice identificativo del paziente;
11) regione di residenza;
12) ASL di residenza;
B. la sezione seconda, che contiene le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera A):
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
13) regime di ricovero;
13-bis) data di prenotazione;
13-ter) classe di priorita';
14) data di ricovero;
14-bis) ora di ricovero;
15) unita' operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis) codice causa esterna;
20) trasferimenti interni;
20-bis) trasferimenti esterni;
20-ter) unita' operativa trasferimento esterno;
21) unita' operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
22-bis) ora di dimissione o morte;
23) modalita' di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al ricovero;
29) diagnosi secondarie di dimissione;
29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero;
30) intervento principale;
30-bis) intervento principale esterno;
30-ter) data intervento principale
30-quater) ora inizio intervento principale;
30-quinquies) identificativo chirurgo intervento principale;
30-sexies) identificativo anestesista intervento principale;
30-septies) check list sala operatoria intervento principale;
31) interventi secondari;
31-bis) interventi secondari esterni;
32) data intervento secondario;
33) ora inizio intervento secondario;
34) identificativo chirurgo intervento secondario;
35) identificativo anestesista intervento secondario;
36) check list sala operatoria intervento secondario;
37) rilevazione del dolore;
38) stadiazione condensata;
39) pressione arteriosa sistolica;
40) creatinina serica;
41) frazione eiezione.
2. Le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda di dimissione ospedaliera, fermo restando il contenuto informativo minimo di cui al comma 1.».
- Il testo degli articoli 85 e 98 del citato e' il seguente:
«Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale). - 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della ;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'art. 76.
3. All' identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato e' lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e' consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta in volta trattati.».
«Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal , di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del , e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.».