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Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento. (15G00007)

Art. 1.

Modifica dell'articolo 6 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. L'articolo 6 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. Per gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino di cui all'allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis Per quanto concerne gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici di cui all'allegato II, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi, ed essere conforme alle corrispondenti norme stabilite nell'allegato VI».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il Regolamento (CE) N. 1243/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica gli allegati III e VI della per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 dicembre 2008, n. L 335. - La che modifica la per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento, e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 agosto 2013, n. L 230. - Si riporta il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». - Si riporta il testo dell' (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 35. (Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa). - 1. Nelle materie di cui all' , gia' disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se cosi' dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 2, lettera c), della presente legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell' , e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee. 3. Nelle materie di cui all' , non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell' e , e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata , o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee. 4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare: a) individuazione della responsabilita' e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarieta'; b) esercizio dei controlli da parte degli organismi gia' operanti nel settore e secondo modalita' che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita'; c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore. 5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia: a) sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste non consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione; b) sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione. 6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell' , e successive modificazioni, le norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorita' pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate». - Il (Attuazione della concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Il (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al , recante attuazione della per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2011, n. 136. - Il (Regolamento concernente l'attuazione della per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2009, n. 155. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto n. 82 del 2009, come modificato dal presente regolamento: «Art. 6. (Criteri di composizione). - 1. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I, tenendo conto delle norme di cui all'allegato V. 2. Per gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino di cui all'allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi. 3. Per gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici di cui all'allegato I, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi e deve essere conforme alle norme stabilite nell'allegato VI. 4. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato II, tenendo conto delle norme di cui all'allegato V. 4-bis. Per quanto concerne gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici di cui all'allegato II, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi, ed essere conforme alle corrispondenti norme stabilite nell'allegato VI. 5. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere, per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua».