Regolamento recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009. (12G0223)
Art. 22
ART. 22 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER VARIE PRESTAZIONI
1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 9 e alla lettera r) dell'articolo 26 del presente accordo, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale a decorrere dal 01.01.2008:
visita a bordo di nave in porto: euro 18,35;
visita a bordo di nave in rada: euro 47,12;
visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 100,97.
1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 9 e alla lettera r) dell'articolo 26 del presente accordo, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale a decorrere dal 01.01.2008:
visita a bordo di nave in porto: euro 18,35;
visita a bordo di nave in rada: euro 47,12;
visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 100,97.