Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato. (12G0154)
Art. 1.
Integrazione dell'articolo 13-ter del decreto
del Ministro della sanita' 21 marzo 1973
1. All'articolo 13-ter, comma 2 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, come modificato dal decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, dopo la parola «naturale» sono aggiunte le seguenti «e bevande analcoliche».
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le e , e' stato pubblicato nella GUUE serie .
- Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, e' stato pubblicato nella GUUE serie .
- Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, e' stato pubblicato nella GUUE serie .
- Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e' stato pubblicato nella GUUE serie .
- La (Modifica degli , , , e approvato con :
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962.
- Il testo dell' (Attuazione della relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi' come modificato dall' (Attuazione della concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e .
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».
- Il (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006.
- Il (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2010.
- Il testo dell' e (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 13-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito all'art. 13 e' consentita la produzione di bottiglie in polietilentereftalato a condizione che:
a) le bottiglie di recupero siano costituite da polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto;
b) i produttori di bottiglie impieghino polietilentereftalato riciclato accompagnato da una documentazione atta a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformita' dell'oggetto finito all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale e bevande analcoliche.
3. I produttori di bottiglie che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorita' sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelle originarie dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della Turchia.».