N NORME. red.it

Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Parte economica - validita' 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009). (12G0163)

Art. 1.

1. E' reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, parte economica, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La , reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale». - Si trascrive il testo degli e , con il quale e' stato previsto che il Ministero della sanita' puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale: «Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell' . Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi. Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita' provvedono: a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti; b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneita' del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonche' alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti; c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9. Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale. Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano. Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL. Il Ministero della sanita' coordina l'attivita' dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel , il Ministro della sanita', di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine a gli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni e dalla dotazione di mezzi e di personale. Con la procedura di cui all' , sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unita' sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.». «Art. 12 (Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime). - I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali. Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita' sanitarie locali. Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanita' si applicano le norme dell' , convertito nella . Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonche' con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanita' o alle unita' sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.». - Si trascrive il testo aggiornato dell' , come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517: «7. Restano salve le norme previste dai , e , con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio, n. 270, reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell' come modificato dai , sottoscritto il 9 marzo 2000». - Si trascrive il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge istitutiva del : «1. Il , e' sostituito dal seguente: "376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del ".». - Si trascrive il testo dell' (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilita' per il 2012): «88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all' , e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 6 del citato , vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 18, comma 7 del citato , cosi' come modificato dal , vedi alle note alle premesse.