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Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» limitatamente alle carte e cartoni. (12G0093)

Art. 1.

1. All'allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B:
Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, dopo la voce «Acido formico e suoi sali di sodio, potassio e alluminio» e' aggiunta la seguente voce con le relative condizioni e limitazioni di impiego:
«Acido difosforico, polimeri con esteri metilici ridotti etossilati di tetrafluoroetilene polimerizzato ossidato ridotto. Come oleo e idrorepellente, per trattamenti in massa o in superficie ed in quantita' non superiore ad 1,5% p/p rispetto al prodotto finito e secco».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note alle premesse: - Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le e , e' stato pubblicato nella G.U.U.E. serie . - La , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962. - Il testo dell' (Attuazione della relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), come modificato dall' (Attuazione della concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente : «Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e . 3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni». - Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2007. - Il testo dell' e (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». Note all'art. 1: L'allegato II, sezione 4 - Carte e cartoni - del decreto ministeriale 21 marzo 1973, riportante, alla parte B, l'elenco dei «Coadiuvanti tecnologici di lavorazione», modificato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, S.O.