Regolamento concernente la determinazione delle materie di insegnamento, con sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti, negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale.
Art. 1.
A decorrere dall'anno scolastico 1996/97 il piano di studio ed il relativo quadro orario, che il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, integrato dai decreti ministeriali 20 febbraio 1965 e 15 maggio 1968, stabilisce per gli istituti tecnici commerciali ad indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale, ora denominati indirizzo giuridico-economico-aziendale, sono sostituiti con quelli indicati negli allegati al presente regolamento che ne formano parte integrante.
Con apposito decreto sono definiti i relativi programmi di insegnamento.
Con apposito decreto sono definiti i relativi programmi di insegnamento.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' , che ha emanato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, recita: "Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista ........ omissis" (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994).
- Il , reca norme sulla "Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo e mercantile" (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 1961).
- Il D.M. 15 maggio 1968 reca norme relativamente agli orari e programmi di insegnamento della sezione specializzata per il commercio con l'estero negli istituti tecnici commerciali (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 2 luglio 1968).
- Il D.M. 20 febbraio 1965 reca norme relativamente agli orari e programmi di insegnamento nell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile specializzato per l'amministrazione industriale "E. Bona" di Biella.
- La , reca norme sulla "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica" (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 1991).
- Il , concernente il "Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorsi a cattedre e a posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica" (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995).
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.