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Regolamento recante modificazioni al regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, e' aggiunto il seguente:
"La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico del concessionario non esclude l'azionabilita' degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 1 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con , come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - L'abbonamento al servizio telefonico e' disciplinato dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonche' dalle altre norme vigenti in materia di servizio telefonico ivi comprese quelle stabilite dalla convenzione vigente fra la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che esercita l'attivita' di controllo sulla societa' tramite i propri competenti organi. Nella polizza di abbonamento sara' indicato il foro competente per ogni eventuale controversia. La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico del concessionario non esclude l'azionabilita' degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento".