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Regolamento recante istituzione in via provvisoria del servizio PT fax.

Art. 1.

1. E' istituito, in via provvisoria, con attivazione graduale delle prestazioni opzionali, il servizio PT fax che permette agli abbonati al servizio pubblico di posta elettronica, muniti di terminale fac- simile (apparecchiature facsimile o TC fax) o casella postale elettronica del servizio pubblico di posta elettronica, l'inoltro di documenti grafici in bianco e nero ad utenti muniti di terminali fac- simile, tramite un sistema di tipo a memorizzazione e rilancio (store and forward), realizzato mediante appositi apparati (nodi fax) opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.