Regolamento recante norme sul servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale.
Art. 1.
1. Il servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale consente agli abbonati di ricevere automaticamente, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, distinti avvisi acustici e/o messaggi numerici e/o alfanumerici da parte di corrispondenti che vogliano mettersi in comunicazione con l'abbonato stesso mediante selezione del numero identificativo di accesso al servizio e del numero distintivo dell'abbonato.
2. Il servizio e' tecnicamente espletato mediante l'emissione di radiosegnali trasmessi da impianti radio fissi associati, per gruppi geografici, al fine di ricoprire distinte porzioni del territorio nazionale denominate aree di chiamata.
3. Il servizio di avviso acustico e numerico e' fornito a ciascun abbonato in una singola area di chiamata (locale) ovvero in qualsiasi area di chiamata compatibilmente con la disponibilita' del servizio (nazionale).
4. Il servizio di avviso alfanumerico e' fornito a ciascun abbonato in qualsiasi area di chiamata (nazionale) ovvero in qualsiasi zona di chiamata in Italia e nei Paesi esteri nei quali e' attivo il servizio (internazionale).
5. E' fornito anche il servizio di chiamata collettiva che consente, mediante selezione di un unico numero, l'invio di un segnale di chiamata a piu' ricevitori associati.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse:
- Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.