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Regolamento concernente modifiche alla disciplina dei concorsi interni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in relazione alla composizione delle commissioni esaminatrici.

Art. 1.

1. Nei concorsi interni per titoli professionali per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'esercizio fino alla sesta categoria - ruoli degli uffici principali e degli uffici locali - i tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, membri delle sottocommissioni giudicatrici per l'integrazione della commissione centrale del personale e della commissione centrale degli uffici locali, devono rivestire una qualifica non inferiore a primo dirigente (o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento con funzioni superiori) e due qualifica non inferiore a vice dirigente, anche in quiescenza, ovvero quella di consigliere con funzioni superiori.
2. Nei concorsi, di cui al comma 1, l'incarico di segretario aggiunto deve essere affidato ad un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore all'ottava categoria dell'esercizio ovvero alla settima categoria - personale direttivo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La reca: "Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazionie relativo trattamento economico". - La reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento dei personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici". - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.