Istituzione del servizio di postacelere urbana.
Art. 1.
E' istituito il servizio denominato "Postacelere urbana" che garantisce la raccolta, trasmissione e recapito entro lo stesso giorno se impostati entro le ore 12, entro il mattino feriale successivo se impostati successivamente di pieghi contenenti corrispondenze destinate a residenti nella stessa citta' di impostazione.