Istituzione del servizio pubblico di posta elettronica.
Art. 1.
1. E' istituito il servizio pubblico di posta elettronica nazionale, denominato P.T. Postel, che consente:
a) l'accettazione delle corrispondenze elettroniche che pervengono al servizio tramite i mezzi di telecomunicazione o su un supporto fisico (es. nastro magnetico);
b) l'elaborazione e l'accumulo elettronico dei messaggi;
c) il trattamento dei messaggi accettati ed il loro smistamento, tramite i mezzi di telecomunicazione, ai vari centri del sistema;
d) la stampa su carta dei messaggi;
e) il confezionamento (taglio, piegatura e imbustamento delle corrispondenze elettroniche) e loro inserimento nel flusso delle normali lavorazioni delle lettere;
f) il recapito ai destinatari delle lettere tramite i servizi postali o le caselle postali elettroniche.