Regolamento contenente le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 1.
Limiti di applicazione del regolamento - Definizioni
1. Le norme del presente regolamento si applicano per le elezioni dei rappresentanti del personale nei seguenti organi delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
1) consiglio di amministrazione;
2) commissioni consultive provinciali per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
3) commissioni consultive di zona per il personale dell'A.S.S.T.;
4) commissione centrale per gli uffici locali;
5) commissioni provinciali per gli uffici locali.
1) consiglio di amministrazione;
2) commissioni consultive provinciali per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
3) commissioni consultive di zona per il personale dell'A.S.S.T.;
4) commissione centrale per gli uffici locali;
5) commissioni provinciali per gli uffici locali.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) le dizioni "dipendenti P.T." e "personale P.T." indicano tutto il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, escluso quello di cui al successivo punto b);
b) le dizioni "dipendenti U.L.A." e "personale U.L.A." indicano tutto il personale degli uffici locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;
c) le dizioni "dipendenti telefonici" e "personale telefonico" indicano il personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) la dizione "categoria e/o/ categorie" deve intendersi riferita alle qualifiche funzionali comprese nella categoria o nelle categorie stesse, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dai decreti ministeriali di attuazione, nonche' dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Note alle premesse
- Il detta disposizioni circa l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica.
- La detta disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento della carriera del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
- La integra e modifica la
- La modifica ed integra la per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il aggiornato con le , approva il testo unico della legge sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale.
- La delega il Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.
- La detta le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
- La modifica ed integra la riguardante la delega per il riordinamento della pubblica amministrazione.
- La reca norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.
- Il D. modificato ed integrato dal , detta disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell' .
- La reca: "Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico".
- La reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
- Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto Ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1.
- Il approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale.
- Si riporta il testo dell' e dell' .
" (Declaratorie di categorie). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all' , sono modificate come segue:
Categoria I: Attivita' semplici.
Attivita' elementari, manuali e non, per il cui servizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Categoria II: Attivita' semplici con conoscenze elementari.
Attivita' semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.
Categoria III: Attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attivita' tecnico-manuali che presuppongono tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Puo' essere richiesta l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Categoria IV: Attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico- manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce- dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nell'esecuzione.
Categoria V: Attivita' con conoscenze specialistiche e responsabilita' di gruppo.
Attivita' amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno, nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unita' opera- tive.
Categoria VI: Attivita' con conoscenze professionali e responsabilita' di unita' operative.
Attivita' amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilita' di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entita' e di settori impianti o gruppi di piccole unita' operative costituite all'interno di uffici complessi, nonche' da responsabilita' dei risultati conseguiti dalle unita' operative sottordinate.
Puo' essere prevista altresi' attivita' di ispezione contabile, nonche' qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attivita' di studi e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.
Categoria VII: Attivita' con preparazione professionale ed eventuale responsabilita' di unita' organiche.
Attivita' amministrativo-contabili e tecniche , richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facolta' di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonche controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unita' organiche di media entita' o grandi ripartizioni interne di unita' organiche di rilevante entita'.
La preposizione alle unita' organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unita' organiche di rilevante entita' comporta la piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Categoria VIII: Attivita' con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilita' di grandi unita' organiche.
Attivita' amministrative, tecniche o ispettive e di stu- dio e ricerca, analisi e progettazione, direzione dei lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obbiettivi da conseguire, nonche' di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unita' organiche di rilevante entita' e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione.
Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e responsabilta' diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unita' organiche sottordinate".
" (Nona qualifica funzionale).
- 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall' , convertito, con modificazioni, nella , espleta le seguenti funzioni:
a) sostituzione del dirigente in caso di assensa o impedimento;
b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;
c) collaborazione diretta all'attivita' di direzione espletata dal dirigente;
d) direzioni di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali;
e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacita' professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scentifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post- universitarie;
f) attivita' ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita' programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi".