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Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 1.

Personale assolutamente inidoneo per infermita'
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, giudicato permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, puo', a domanda, essere trasferito nelle qualifiche dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, o nelle corrispondenti qualifiche o posizioni economiche di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda e' presentata all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneita'.
3. Nel caso che sia proposto il ricorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di notifica o comunicazione del giudizio della Commissione di seconda istanza.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - L' , inserisce l' , il cui testo e' il seguente: «Art. 23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, sempreche' l'inidoneita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato. 2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato, purche' abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato. 3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell' , sono determinate le modalita' per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal , nonche' del personale di cui al comma 2.». Nota all'art. 1: - Il testo dell' , e' il seguente: «Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una commissione di seconda istanza, composta: dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della commissione di prima istanza, presidente; da due ufficiali superiori medici, membri.».