N NORME. red.it

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata, delle percentuali definitive, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle responsabilita' delle singole figure professionali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e' individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La somma di cui al comma 1 e' calcolata sommando le aliquote di cui ai seguenti punti
a) e b):
a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera, determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti di importo fino a euro 150.000;
2) 0,70% per progetti di importo compreso tra euro 150.000 e euro 750.000;
3) 0,65% per progetti di importo compreso tra euro 750.000 e euro 5.000.000;
4) 0,60% per progetti di importo compreso tra euro 5.000.000 e euro 25.000.000;
5) 0,50% per progetti di importo superiore a euro 25.000.000;
b) aliquota percentuale relativa alla complessita' dell'opera determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni;
2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria, restauri e risanamento conservativo;
3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.
3. Allorquando il progetto e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, le aliquote percentuali di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno riferite all'importo del sottoprogetto o dello stralcio funzionale, fermo restando che gli incentivi saranno erogati in relazione alle parti del progetto effettivamente realizzate .
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell' (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificato dal : «1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con , sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.». Note alle premesse: - Il , reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni». - L' «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' » reca la nuova denominazione del «Ministero delle politiche agricole e forestali. - L' : «Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell' » e' il seguente: «3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di livello generale del Corpo Forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabiliti per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente e , e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni e i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il Corpo Forestale dello Stato». - Per il testo dell' , come modificato dal , vedasi in nota al titolo. - L' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». - Si riporta il testo del : (Snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell' , nonche' per l'emanazione, di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri». Note all'art. 1: - Il testo dell' , e' riportato nella nota al titolo. - L' (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) sostituisce i , e .