Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. (17G00084)
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' applicative delle disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
- La (Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 87 del 14 aprile 1913.
- Il (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 137 del 15 giugno 2001, S.O.
- Il (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell' ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005.
- Il (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 6 maggio 2015, e convertito, con modificazioni, dalla , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2015.
- Il (Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell' , convertito, con modificazioni, dalla ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 218 del 17 settembre 2013.
- Il decreto 6 aprile 2006, n. 174 (Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 16 novembre 2005.
- Il decreto 19 ottobre 2012, n. 199 (Regolamento di attuazione dell' , recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2012.
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del citato , convertito, con modificazioni, dalla :
«Art. 6-bis. (Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole). - 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.
2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentativita', i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.
3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.
4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o piu' borse merci, istituite ai sensi della , individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della societa' di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al , e successive modificazioni.
5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle commissioni uniche nazionali stesse.
6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non da' in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all' , convertito, con modificazioni, dalla , si veda nelle note alle premesse.