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Premio di fermo definitivo e temporaneo per proprietari ed armatori delle navi adibite alla pesca marittima.

Art. 1.


Il premio di fermo definitivo previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 296, e' corrisposto ai proprietari delle navi adibite alla pesca marittima che ne hanno fatto richiesta con domanda presentata dopo il 30 luglio 1984 e fino al 31 dicembre 1986 e confermata con successiva istanza entro il 22 ottobre 1987.
Il fermo definitivo si realizza mediante:
a) la demolizione della nave, ovvero
b) il trasferimento definitivo della nave in un Paese non appartenente alla Comunita' economica europea, ovvero
c) l'assegnazione definitiva della nave, nelle acque della Comunita' economica europea ai fini diversi dalla pesca, ovvero
d) l'affondamento volontario della nave ai fini della creazione di zone di ripopolamento, ovvero
e) la cessione gratuita della nave ad un istituto scientifico riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che l'unita' sia adibita alle ricerche applicate alla pesca marittima.
Sono ammessi alla concessione del premio i proprietari di navi adibite alla pesca marittima che abbiano esercitato l'attivita' di pesca per almeno cento giorni durante l'anno civile precedente la domanda di concessione del premio o la prima domanda presentata ai sensi del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 296, oppure ai sensi della direttiva CEE n. 515/1983 o del regolamento CEE n. 4028/1986.
NOTE Nota al terzo comma a) delle premesse: Il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e' stato istituito dell' , ed esprime "il proprio parere su, ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima". Nota al terzo comma b) delle premesse: Il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e' stato istituito dall' , che recita: "Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla , si costituisce in Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; a tal fine la commissione e' integrata da: a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica; b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia; c) cinque rappresentanti delle altre regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all' ; d) un rappresentante delle industrie conserviere; e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, previsti dal successivo art. 6". Nota all'ultimo comma delle premesse: L' , cosi' dispone: "Ai soggetti indicati nel precedente art. 12 e' concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purche' si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non piu' di sei mesi. Il contributo e' commisurato come segue: a) L. 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca o acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'art. 19; b) L. 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile. Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'art. 98 del regolamento, approvato con ". L'art. 22 della stessa legge dispone: "Ai soggetti indicati nel precedente art. 12 e' concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unita' siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile, nella misura indicata alla lettera a) del precedente art. 21".