Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza. (21G00249)
Art. 1.
1. A decorrere dall'esercizio 2020 il finanziamento dell'attivita' svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, per reddito di cittadinanza (RdC) e per pensione di cittadinanza (PdC), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, grava sull'apposito fondo istituito in base all'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed inserito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta l' (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attivita' per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato , da parte degli istituti di patronato di cui alla , il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
Note alle premesse:
- La (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97.
- Il (Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell' ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2008, n. 288.
- Il convertito, con modificazioni, dalla (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23.
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, del citato :
«Art. 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla . Il Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all' , previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla , e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al . Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata . Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modulo di domanda, nonche' il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.».
- Si riporta la tabella D allegata al citato decreto n. 193 del 2008:
Tabella D
Interventi in materia socio-assistenziale
(Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza complementare)
Punti
1 Assegno o pensione di invalidita' civile 6
2 Pensione ciechi 6
3 Pensione sordomuti 6
4 Pensione di guerra diretta o indiretta 6
5 Indennita' di comunicazione 4
6 Indennita' di frequenza 4
7 Pensione sociale 4
8 Assegno sociale 4
9 Indennita' di accompagnamento 1
10 Richiesta permesso di soggiorno 0,35
11 Rinnovo permesso di soggiorno 0,35
12 Richiesta ricongiungimento familiare 0,35
13 Assegno di maternita' 0
14 Assegno per i nuclei familiari con piu' di tre figli 0
Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, ) 0
- Per l'articolo 1, comma 480, della citata , si veda la nota al titolo.
- Si riporta l' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
Note all'art. 1:
- Per la citata , si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 5, comma 1, del citato , si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 1, comma 480, della citata , si veda nella nota al titolo.