Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. (18G00082)
Art. 1.
Esame di Stato per l'abilitazione
1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea magistrale afferente alla classe LM/41 in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o la laurea specialistica afferente alla classe 46/S in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del 1999 o il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui al predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999.
2. Alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui all'articolo 4, si accede previo superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3, che e' espletato durante i corsi di studio di cui al comma 1.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l' e , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 172 e seguenti della rubrica «Esami» del , recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283:
«Art. 172. - Le lauree e i diplomi conferiti dalle Universita' e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.
L'abilitazione all'esercizio professionale e' conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:
a) abbiano conseguito presso Universita' o Istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente;
b) abbiano superato, nel corso degli studi pel conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.
Art. 173. - La tabella L annessa al presente testo unico determina le professioni per esercitare le quali e' necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi.
L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Universita' e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell'art. 167, agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sara' determinata successivamente per decreto Reale.
Nessuno puo' essere iscritto negli albi per lo esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.
Art. 174. - I programmi dei singoli esami di Stato sono determinati per regolamento, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale e su proposta di apposite Commissioni nominate dal Ministro.
Sono altresi' determinate dal regolamento tutte le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.
Art. 175. - Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno accademico, nominate dal Ministro per ciascuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti ad Universita' o Istituti superiori e, secondo le professioni cui i candidati aspirano, di magistrati o funzionari di alto grado, di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio professionale.
Ai componenti le Commissioni e' corrisposto, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso di lire 25 se appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e di lire 50 se estranei alla Amministrazione stessa, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.
Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennita' di missione e il rimborso delle spese a norma del , e successive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennita' stabilite per gli impiegati del grado 6°.
Le indennita' e compensi previsti dal presente articolo, escluso il rimborso delle spese di viaggio, sono soggetti alla riduzione del 12%, ai sensi del .
Art. 176. - La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale e' stabilita in lire duecento.
Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni debbono versare direttamente alla cassa dell'Universita' o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che e' devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso di istrumenti, fornitura di cancelleria.
Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino all'esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo.
Non e' consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.
Art. 177. - Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale viene ogni anno pubblicata una statistica relativa all'esito degli esami di Stato, con l'elenco delle facolta' e scuole che negli esami dei propri laureati e diplomati hanno dato migliori risultati.
(Omissis).».
- La , recante «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1956, n. 321.
- Si riporta l' , recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:
«Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita'). - 1.
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al , sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato , la titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all' , tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'universita' competente.
Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall' .
3. A norma dell' , la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell' , con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all' . La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato , sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.».
- Il , recante «Attuazione della in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle , , e che modificano la », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
- Si riporta il testo dell' , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 57 (Pari opportunita') ( , come sostituito dall' , successivamente modificato prima dall' e poi dall' ). - 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' art. 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;
(Omissis).».
- Si riporta l' , recante «Attuazione della relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.:
«Art. 33 (Formazione dei medici chirurghi). - 1.
L'ammissione alla formazione di medico chirurgo e' subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle universita'.
2. La formazione di medico chirurgo garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonche' dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.
3. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo di una universita' (103).
4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo' comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' competenti.
5. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del , assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.».
- Il , recante «Attuazione della , recante modifica della , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2016, n. 32.
- Il , concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il , recante «Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299.
- Il , recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.
Note all'art. 1:
- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del , e' riportata nelle note alle premesse.
- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del , e' riportata nelle note alle premesse.