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Regolamento recante modifiche al decreto 7 novembre 2019, n. 139, in materia di impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. (22G00105)

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139
1. Al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) aver conseguito la certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, rilasciata, nel rispetto dei provvedimenti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza definisce i programmi di addestramento del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, all'esito di una prova di esame sostenuta dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, del suddetto decreto, anche su specifici argomenti di interesse per l'espletamento dei servizi antipirateria individuati secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009. La predetta certificazione e' rilasciata, senza prova d'esame, alle guardie giurate che abbiano effettuato nei tre anni precedenti un periodo cumulativo non inferiore a novanta giorni di impiego effettivo in servizio antipirateria a bordo di navi in transito in acque internazionali soggette a rischio pirateria, risultante da apposita attestazione emessa dall'armatore ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza;
a-bis) aver frequentato e superato, con oneri a carico degli interessati, l'apposito corso di formazione specialistica, organizzato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009;»;
b) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Autorizzazioni per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria da parte di imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea). - 1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 260-bis, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria ai sensi dell'articolo 134-bis, comma 2, del T.U.L.P.S., le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea trasmettono al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza la documentazione idonea a comprovare il possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorita' dello Stato di stabilimento necessarie allo svolgimento dei servizi antipirateria, ivi comprese le abilitazioni riguardanti il personale dipendente, la cessione in comodato e il porto delle armi da parte dello stesso personale.
2. Nel caso in cui il personale da impiegare per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria non sia munito di Carta europea d'arma da fuoco, l'impresa e' tenuta a richiedere al Questore competente per il luogo di sede legale dell'armatore l'autorizzazione all'introduzione di armi comuni da sparo da impiegare nei predetti servizi ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S..
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.»;
c) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono soppressi;
d) all'allegato B, la «Dichiarazione di conformita'» e la «Scheda allegata alla dichiarazione di conformita'» sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' della Repubblica italiana stabilisce che la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. In ogni altra materia non elencata la potesta' spetta invece alle Regioni. - Si riporta il testo dell' e (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.» - Si riporta il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria): «5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative dei commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantita' di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.» - Si riporta il testo dell' (Approvazione del ): «Art. 134-bis (Disciplina delle attivita' autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia' assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorita' del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto. 2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita' indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico. 2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza le attivita' che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorita' degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.» - Il , reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del , delle leggi di pubblica sicurezza». - Il , reca: «Approvazione del testo definitivo del ». - Si riporta il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche): «Art. 10 (Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria). - 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 non e' richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del , convertito, con modificazioni, dalla , per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato .» Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli e , come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Requisiti delle guardie giurate). - 1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti dalle guardie giurate in relazione a quanto previsto dall' e , convertito, con modificazioni, dalla , in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito la certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, rilasciata, nel rispetto dei provvedimenti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza definisce i programmi di addestramento del personale ai sensi dell' , all'esito di una prova di esame sostenuta dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, del suddetto decreto, anche su specifici argomenti di interesse per l'espletamento dei servizi antipirateria individuati secondo le modalita' stabilite ai sensi dell' . La predetta certificazione e' rilasciata, senza prova d'esame, alle guardie giurate che abbiano effettuato nei tre anni precedenti un periodo cumulativo non inferiore a novanta giorni di impiego effettivo in servizio antipirateria a bordo di navi in transito in acque internazionali soggette a rischio pirateria, risultante da apposita attestazione emessa dall'armatore ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza; a-bis) aver frequentato e superato, con oneri a carico degli interessati, l'apposito corso di formazione specialistica, organizzato dal Ministero della difesa, di cui all' ; b) essere in possesso di porto d'arma lunga per difesa personale, ai sensi dell' » «Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 2. (soppresso) 3. (soppresso)» L'allegato B al reca il modello unico di comunicazione di inizio servizio e la dichiarazione di conformita' per lo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al , convertito, con modificazioni, dalla .