Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (22G00078)
Art. 1.
Modalita' di accesso e bando di concorso
1. L'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 131 del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatane di cui all'articolo 131, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unita' intera piu' vicina.
3. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo del , recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005 - supplemento ordinario n. 170:
«Art. 131 (Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell' ;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' ;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dall' ;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Nella procedura concorsuale di cui al comma 1 e' prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. E', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Nei singoli bandi puo' essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' , sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita', la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.
7. I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.».
- Si riporta il testo dell' « » pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 93:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell' .
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies. - 2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al . L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.».
- Il «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell' , nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell' e », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 - supplemento ordinario n. 23.
- Il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994 - supplemento ordinario n. 113.
- Il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell' , convertito, con modificazioni, dalla », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128.
- Il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell' , convertito, con modificazioni, dalla », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128.
- Il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell' , convertito, con modificazioni, dalla », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128.
- Il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2015.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 - supplemento ordinario n. 153.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 - supplemento ordinario n. 155.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.
- Il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2013.
- Il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all' , per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015.
- Il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2020.
- Il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 351 del 4 dicembre 2014, di approvazione dello statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali).
- Il , recante «Disposizioni integrative e correttive al , riguardante "Disposizioni recanti modifiche al , concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al , concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell' , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al , recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' " e al , recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' "», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2018 - supplemento ordinario n. 52.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008 - supplemento ordinario n. 173.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' , si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell' , si vedano le note alle premesse.