Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza. (16G00116)
Art. 1.
Ambito di applicazione
Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, definisce il numero degli esperti per la sicurezza, nonche' le modalita' di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo articolo 2, relative all'invio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari degli esperti per la sicurezza, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' , convertito dalla (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):
"6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalita' previste dall' , e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualita' di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unita' di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al . A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle ulteriori unita' riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma".
"6-undecies Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al , gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attivita' finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla ".
"6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al e del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell' , dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilita' finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalita' di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia".
"6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed e' prorogabile per non piu' di due volte. La durata totale dell'incarico non puo' superare complessivamente i sei anni. Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza".
"6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al , nonche' attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sul fondo di cui all' . Le disposizioni di cui ai , , e , cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo".