Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (15G00114)
Art. 1.
Modifiche dotazione organica del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri «19.223» e «1.326» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono cosi' sostituiti: «19.523» e «1.064».
2. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri «150», «38» e «1384» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e del ruolo degli operatori, sono cosi' sostituiti: «211» , «60» e «1.214».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
- Il (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' ), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla e' il seguente:
"Art. 3. Finanziamenti per le Olimpiadi invernali.
(Omissis).
1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di cinquanta unita' appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.".
- Il testo dell' , convertito con modificazioni dalla , e' il seguente:
"Art. 8. Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non oltre il 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla .
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell' , e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.
6. All' , dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del .".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al , si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all' .
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del medesimo .
7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.".
- Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , e' il seguente:
"Art. 3. Semplificazione e flessibilita' nel turn over.
(Omissis).
3-octies Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita'; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al , e successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.".
- Il (Regolamento recante modifica alle dotazioni organiche dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell' ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148.
- Il testo della tabella A allegata al citato , come modificata dal presente regolamento, e' il seguente:
"Tabella A (prevista dagli articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4) - Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Parte di provvedimento in formato grafico
- Il testo dell'art. 141 del citato e' il seguente:
"Art. 141. Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilita' di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessita' operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse e' disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' , assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l' .
2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".
- Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 e' il seguente:
"Art. 34. Consultazione
1. La consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto e' attivata facoltativamente dall'Amministrazione prima dell'autonoma adozione di atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. La consultazione delle medesime organizzazioni sindacali si effettua, comunque, obbligatoriamente sulle seguenti materie:
a) organizzazione e disciplina degli uffici;
b) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
c) distribuzione e variazione territoriale delle dotazioni organiche;
d) modalita' di designazione dei rappresentanti per la composizione del Collegio arbitrale;
e) riflessi delle innovazioni tecnologiche, da disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dipendenti;
f) criteri per fronteggiare particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza;
g) codici di comportamento;
h) materie e procedure di cui all' (sanzioni disciplinari);
i) regolamento di servizio di cui all' ;
j) criterio di computo dell'anzianita' di servizio ai sensi dell' ;
k) costituzione dei Comitati pari opportunita' ed individuazione delle materie per le quali formulano pareri e proposte.
3. Per le materie di cui alle lettere a) ed e) la consultazione obbligatoria si effettua anche in sede di Amministrazione locale; e' inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all' , e successive modificazioni.".
Note all'art. 1:
- Per il testo della Tabella A allegata al citato , come modificata dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.