Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. (11G0036)
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attivita' di cui all'articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d'ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione:
a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 257, comma 2 del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto;
b) i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonche' le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all'articolo 257, comma 3, individuati nell'allegato D del presente decreto;
c) i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell'allegato B del presente decreto;
d) le modalita' di dimostrazione della disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell'allegato A del presente decreto;
e) i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti, nonche' le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Si riporta il testo degli articoli 256-bis e 257-bis del citato :
«Art. 256-bis. - 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attivita' di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attivita' che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di Polizia.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale.
3. Rientra altresi' nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.».
«Art. 257-bis. - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attivita' di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, e' richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza e' richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla e' innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.».
Note alle premesse:
- Il , recante: «Approvazione del », e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Il , reca: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, e' stato convertito nella legge 6 giungo 2008, n.101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2008, n. 132.
- Il (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del , delle leggi di pubblica sicurezza), e' stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940, n. 149.
- Il (Regolamento recante modifiche al , per l'esecuzione del , in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2008, n. 234.
- Si riporta il testo dell'art. 136 del citato :
«Art. 136. - La licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere la capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare.
La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.».
- Si riporta il testo dell'art. 257 del citato :
«Art. 257. - 1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della legge per le attivita' di vigilanza e per le altre attivita' di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonche' degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attivita', precisando la sede legale, nonche' la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;
d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 136, comma primo della legge, la domanda e' corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonche' della documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacita' tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita' operative dell'istituto;
b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attivita' da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.
3. Alla domanda occorre altresi' unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovra' risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessita' che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attivita' delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonche' alle locali condizioni della sicurezza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'art. 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacita' tecnica di cui all'art. 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui all'art. 134 della legge, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacita', abilitazioni o certificazioni.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' , si veda nelle note al titolo.