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Regolamento recante modificazione all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia».

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, la parola "trentesimi" e' sostituita con "centesimi".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di' facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo del "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Si riporta il testo dell' "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell' ": "Art. 5. (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell' , sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo. 2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni". Si riporta il testo dell' "Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. ": "Art. 6 - 1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.". 2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le parole "legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso" con le seguenti: "legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno; ". 3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis: "2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.". 4. Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.". 5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le parole "fino ad un massimo di 0,50 trentesimi." con le seguenti: "fino ad un massimo di 1,50 centesimi".