Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini antincendio si definisce:
a) eliporto: area idonea alla partenza e all'approdo di elicotteri, conforme alle prescrizioni di cui all'annesso 14 ICAO - Volume II;
b) aviosuperficie: area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, diversa dall'aeroporto, non appartenente al demanio aeronautico, disciplinata da norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e delle altre autorita' secondo le rispettive attribuzioni, come riportato dall'articolo 1 del decreto 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'articolo 701 del Nuovo codice della navigazione;
c) elisuperficie: aviosuperficie destinata ad uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto;
d) elisuperficie in elevazione: elisuperficie posta su struttura avente elevazione di tre metri o piu' rispetto al livello del terreno o del mare, se trattasi di piattaforma fissa in acqua;
e) tempo di risposta: tempo intercorrente tra la chiamata iniziale ricevuta dal servizio di soccorso e lotta antincendio ed il primo intervento effettivo sul luogo dell'incidente da parte del servizio di assistenza antincendio e soccorso;
f) lunghezza fuori tutto: massima lunghezza fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;
g) assistenza antincendio e soccorso: presenza di dotazioni antincendio e personale addetto pronto ad intervenire in occasione di movimenti aerei;
h) movimento aereo: un atterraggio o un decollo di elicotteri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La , reca: «Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1981, n. 7.
- Il testo dell' (Modifiche alla , recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti), e' il seguente:
«Art. 4. - 1. Le abilitazioni di cui all'art. 3 della citata sono rilasciate dal servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, le modalita' di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla , e successive modificazioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi.
Fino all'adozione del regolamento di cui al , l'entita' del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 e all'art. 6 della citata , e' commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente.
3. Le disposizioni tecniche di cui al , per quanto concerne il servizio antincendi negli aeroporti, sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti.».
- Il , reca: «Attuazione delle , , , , , , , , , , , , , , , e riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
- Il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla (Interventi nel settore dei trasporti), e' il seguente:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di elisuperfici). - 1.
In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alla disciplina delle aviosuperfici ed elisuperfici, le disposizioni di cui all' , non si applicano alle elisuperfici a livello del suolo.
2. Le disposizioni di cui all' , continuano ad applicarsi alle elisuperfici in elevazione, nonche' a quelle a livello del suolo nelle quali si svolgono attivita' di trasporto pubblico passeggeri di linea, a quelle a servizio di strutture ospedaliere ed a quelle comunque destinate ad attivita' sanitarie e di soccorso.».
- Il , reca: «Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, supplemento ordinario.
- Il , reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258.
- Il , abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti».
- Il , reca: «Approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944».
- Il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, recante: «Norme di attuazione della , concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio», e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Per "aviosuperficie" si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.
2. Per "elisuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.
3. Per "idrosuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
4. Per "aviosuperficie in pendenza (AP)" si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due percento.
5. Per "aviosuperficie non in pendenza (ANP)" si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.
6. Per "elisuperficie in elevazione" si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o piu' rispetto al livello del terreno.».
- Il testo dell' (Revisione della parte aeronautica del , a norma dell' ), e' il seguente:
«Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.».