Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Preambolo
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";
Visto in particolare l'articolo 16 recante disposizioni per la promozione alla qualifica di capo reparto;
Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si e' convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale;
Visto il verbale sottoscritto dalle OO.SS. in data 2 aprile 2007;
Considerato che esigenze di trasparenza e certezza richiedono che l'individuazione dei corsi richiesti quale requisito d'ammissione avvenga prima dell'avvio delle procedure concorsuali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
Ritenuto pertanto necessario, per la copertura dei posti da conferire con decorrenza fino al 1° gennaio 2008, l'individuazione di procedure accelerate le quali tengano prioritariamente conto della preparazione professionale derivante dall'esperienza professionale posseduta;
Ritenuto in particolare che, in relazione alle suesposte esigenze, costituisca idoneo requisito formativo, ai fini dell'ammissione al concorso interno di cui al richiamato articolo 16, comma 1, lettera b), l'avvenuto superamento di almeno due corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione della durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva;
Considerato altresi' che, a norma del comma 7 del medesimo articolo 16, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;
Udito i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 17 settembre 2007;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 48201/3401/9.5 del 28 settembre 2007;
IL MINISTRO DELL'INTERNO Adotta il seguente regolamento:
Capo I
Concorso interno per titoli
Art. 1.
Modalita' di accesso
1. Il concorso interno di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.
2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista((...)).
3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di capo squadra esperto.
4. Non e' ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.
Art. 2.
Titoli valutabili
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:
a) titoli di studio:
1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;
2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;
3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;
4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;
5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Universita', attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;
i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con l'attivita' professionale della qualifica a concorso.
1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;
2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;
3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;
4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;
5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Universita', attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;
i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con l'attivita' professionale della qualifica a concorso.
b) corsi di aggiornamento professionale:
1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attivita' istituzionale, e' valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00; 2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione; sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo dei capo squadra e capo reparto;
1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attivita' istituzionale, e' valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00; 2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione; sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo dei capo squadra e capo reparto;
c) anzianita':
1) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00; 2) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.
1) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00; 2) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.
Capo II
Concorso interno per titoli ed esame scritto
Art. 3.
Modalita' di accesso
1. Il concorso interno di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale.
2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista((...)).
3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo dei capo squadra e che, ((nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno)).
4.
(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 11 MARZO 2008, N.77 )).
(( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 11 MARZO 2008, N.77 )).
5. Non e' ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
6. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso.
7. All'esame scritto di cui al comma 6, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.
8. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei criteri indicati all'articolo 4, nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta.
9. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.
10. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
11. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.
Art. 4.
Titoli valutabili
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:
a) titoli di studio:
1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;
2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;
3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;
4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;
5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Universita', attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;
i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con l'attivita' professionale della qualifica a concorso;
1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;
2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;
3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;
4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;
5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Universita', attinente alla qualifica messa a concorso punti 3;
i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con l'attivita' professionale della qualifica a concorso;
b) corsi di aggiornamento professionale:
1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attivita' istituzionale, e' valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;
2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione;
3) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i corsi di aggiornamento gia' valutati come requisito di ammissione ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, vengono considerati solo per la parte eccedente quella necessaria per l'ammissione al concorso;
sono esclusi il corso basico e quello per l'accesso al ruolo dei capo squadra e capo reparto;
1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attivita' istituzionale, e' valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;
2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione;
3) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i corsi di aggiornamento gia' valutati come requisito di ammissione ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, vengono considerati solo per la parte eccedente quella necessaria per l'ammissione al concorso;
sono esclusi il corso basico e quello per l'accesso al ruolo dei capo squadra e capo reparto;
c) anzianita':
1) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00;
2) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 0,50;
le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi. Per i partecipanti ai concorsi l'anzianita' viene valutata solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione.
1) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00;
2) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 0,50;
le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi. Per i partecipanti ai concorsi l'anzianita' viene valutata solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell' , si vedano le note all'art. 3.
Capo III
Norme comuni
Art. 5.
Commissioni esaminatrici
1. La commissione esaminatrice e' composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti antincendio e da un segretario.
2. Alle commissioni dei concorsi di cui all'articolo 3, possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.
Art. 6.
Scelta della sede
1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 3, comma 10, accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una migliore razionalizzazione dei corsi di formazione, le predette graduatorie determinano la scelta della sede di assegnazione tra quelle ((indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione)) e non producono effetti ai fini della posizione di ruolo che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente decreto.
2. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili ((prima dell'avvio del corso di formazione)). A norma dell'articolo 16, comma 6, ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, hanno la precedenza nella scelta della sede i candidati del concorso di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 16.
3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel caso in cui, ((...)), siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni areonaviganti, nautiche (padroni di barca, motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i radioriparatori possono scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati ((...)) per ciascun nucleo.
4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino alla data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
5. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 7.
Corso di formazione professionale
1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della Formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.
3. Durante la frequenza dei corsi l'eventuale dimissione dei candidati ammessi, avviene secondo le disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come richiamate dal comma 8 dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 13 del citato , e' il seguente:
«Art. 13 (Dimissioni dai corsi). - 1. E' dimesso dai corsi di formazione di cui all'art. 12, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi.
Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.».
- Per il testo dell' si vedano le note alle premesse.
Art. 8.
Graduatoria finale
1. Le procedure concorsuali si concludono con l'esame finale dei corsi di formazione professionale da effettuarsi secondo le modalita' stabilite dalla Direzione centrale degli Affari generali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. L'idoneita' si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.
2. La graduatoria finale di merito dei corsi di formazione professionale e' stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, rispettivamente prima e seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. A parita' di decorrenza giuridica, i vincitori del concorso di cui al citato articolo 16, comma 1, lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' si vedano le note alle premesse.
Art. 9.
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al , si vedano le note alle premesse.
- Il , recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 ottobre 2007
Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 170