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Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.

Art. 1.

Possesso dei requisiti Provvedimenti di esclusione dal concorso
1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi con l'attivita' propria dei ruoli e della qualifica da rivestire.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
5. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' , e' il seguente: «Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno. 2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all' . 3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresi' previste le occorrenti disposizioni transitorie. 4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e' corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno. 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.». - Il testo dell' , e' il seguente: «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di Polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell' ; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di Polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' ; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all' . 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della , della , della . Le specializzazioni conseguite nella Forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di Polizia. 5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all' , i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' , sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.». - Il testo dell' , e' il seguente: «Art. 5 (Nomina ad operatore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo. 2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' . 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione. 4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all' , i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici. 7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 della legge 1°³ aprile 1981, n. 121. 8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell' , sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.». - Il testo dell' , e' il seguente: «Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonche' dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' . Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all' , e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' , sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso. 3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso. 4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalita' di cui al comma 4. 5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.». - Il testo dell' , e' il seguente: «Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all' e dell' , convertito con modificazioni dalla . Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 27-bis, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi. 3. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies. 6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell' , sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.». - Il testo dell' , e' il seguente: «Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' . 2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1. 3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. 7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all' e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attivita' tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' , sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. 10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso.». - Il testo dell' e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organiz-zazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il testo dell' , e' il seguente: «Art. 8 (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. 4. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.». - Il testo dell' , e' il seguente: «Art. 5. - 1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti. 2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno. 3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno. 4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso. 4-bis. Il termine di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e' prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'art. 6, comma 7, del citato sono effettuati secondo le modalita' stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione.». Note all'art. 1: - Il testo dell' , e' il seguente: «Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla , avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla , e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell' , e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato alla emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottata su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di Polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all' , e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». - Il testo dell' , e' il seguente: «Art. 127 (Decadenza). - 1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: a) quando perda la cittadinanza italiana; b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente; c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu' breve; d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. 2. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il Consiglio di amministrazione.».