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Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, ai sensi dell'articolo 25, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 1.

Oggetto del decreto
1. Il presente decreto definisce le modalita' di accesso e di riparto del Fondo per la realizzazione di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori previsto dall'articolo 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 25, commi 7, 8 e 9 e dell'allegato A) della recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( )» (in supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale, 29 dicembre, n. 301): «Art. 25. (omissis). 7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A) annesso alla presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori. 8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002. 9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal .». «All. 1. Allegato A) (Art. 25, comma 7). Isole Tremiti. 1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa. Mare: da 1 miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali. Pantelleria. 2. Pantelleria. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. Isole Pelagie. 3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Egadi. 4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 5. Ustica: Ustica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Eolie. 6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la meta' della distanza tra Lipari e Salina. 7. Salina: Salina. Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Sulcitane. 8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole del Nord Sardegna. 9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Partenopee. 10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. Mare: l'intero golfo di Napoli. Isole Ponziane. 11. Ponza, Palmarola, Zannone. Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Toscane. 13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto. Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche delle Meloria. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. Isole del Mare Ligure. 16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. Mare: fino alla costa delle Punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.». - Il , convertito, con modificazioni, in , reca: «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.». - Si riporta il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».