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Regolamento recante modifica delle dotazioni organiche del personale dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Art. 1.


La dotazione organica, prevista per la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' incrementata di tre unita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La , reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - Il , reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". - La , reca: "Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato". - Si riporta il testo dell' (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato): "2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell' ". - Si riporta il testo dell' (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) "5. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dall'art. 5, comma 4, ed alla necessita' di assicurare la copertura dei posti per i quali e' prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal , tabella 1, e' modificata con le procedure di cui all'art. 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti. I provvedimenti occorrenti nella prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottati anche nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall'art. 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, purche' sia assicurata, nell'ambito delle vacanze delle qualifiche dirigenziali, l'indisponibilita' dei posti occorrenti per soddisfare le condizioni richieste dal predetto art. 65, comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000". - Si riporta il testo vigente dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo vigente della tabella A allegata al , come sostituita dalla tabella 1, allegata al (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Tabella A ----> Vedere tabella a pag. 8 e pag. 9 della G.U. <----