Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.
Art. 21.
Titoli valutabili
1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia:
da 91 a 110 ......................... punti 0,25 per ogni punto;
((110 con lode ........................ punti 6,00));
da 91 a 110 ......................... punti 0,25 per ogni punto;
((110 con lode ........................ punti 6,00));
b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in relazione al punteggio conseguito:
((da 80/110 a 95/110....................... punti 0,90;))
((da 95,01/110 a 110/110...................... punti 3;))
((da 80/110 a 95/110....................... punti 0,90;))
((da 95,01/110 a 110/110...................... punti 3;))
c) incarichi e servizi prestati presso Amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), sino ad un massimo di punti 1,50;
d) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50;
e) specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in centesimi, sino ad un massimo di punti 4,50;
f) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60;
g) corsi di aggiornamento e di qualificazione fino a punti 1,90;
h) pubblicazioni, fino a punti 7.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri:
a) i servizi della stessa natura ai fini del punteggio si sommano tra loro, purche' non siano contemporanei;
b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
c) tra due o piu' servizi contemporanei verra' valutato soltanto quello piu' favorevole al candidato.
4. Non e' assegnato alcun punteggio:
a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento o il conseguimento dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea;
b) alle attestazioni di buon servizio;
c) alle attivita' svolte in istituti sanitari non dipendenti da enti pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione;
d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che siano stati effettivamente disimpegnati.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
6. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero di votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione stessa.