Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto concerne l'immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile che abbiano superato le procedure di valutazione di conformita' di cui agli articoli seguenti e provvede:
a) a disciplinare il procedimento di autorizzazione dell'Organismo notificato, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, d'ora in avanti indicato come decreto legislativo n. 7;
b) a disciplinare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7, le modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento da parte degli Organismi notificati della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al predetto decreto legislativo n. 7;
c) ad individuare le modalita' di convocazione e di funzionamento del Comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7;
d) ad adeguare, ai soli fini del libero scambio in ambito europeo degli esplosivi per uso civile, le disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni ed ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose, fermo restando il regime autorizzatorio per la fabbricazione, il deposito, la detenzione, la cessione ed il trasporto dei medesimi esplosivi e le misure di sicurezza per le attivita' di fabbricazione e di deposito degli stessi, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
e) a fissare principi e criteri direttivi per adeguare alle disposizioni internazionali, in conformita' a quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 7, i manufatti pirotecnici riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' e (Recepimento della relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile):
"Art. 14. - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' adottato il regolamento di esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.".
- Per il testo dell' (per l'argomento vedasi nelle presenti note), vedasi nelle note all'art. 1.
- Il , reca: "Approvazione del ".
- Il , reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del , delle leggi di pubblica sicurezza".
- La , reca: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
- La , reca: "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della , modificata dalla ".
- La , reca: "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati".
- La , reca: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".
- Si riporta il testo degli e (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.".
- Il , reca: "Regolamento di attuazione degli e , riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.".
- La , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.".
- Il , reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' .".
- Si riporta il testo vigente dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il , reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli e (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 3. - 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati "organismi notificati , autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' stato autorizzato, nonche' il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato V, lettere B), C), D), E) ed F). La relativa istanza e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all' .
Art. 4. - 1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attivita' degli organismi notificati.
2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno e' composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti del Ministero della difesa, due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente.
3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non piu' di una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Le modalita' di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 14.
4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformita', il comitato puo' richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.
5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa piu' i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarita' nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e puo' disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformita' per le quali l'organismo era stato autorizzato.
Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.".
- Per il testo dell' , vedasi nelle note alle premesse.
- Per la rubrica degli allegati I e II, del , (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Per l'argomento del , vedasi nelle note alle premesse.
- Per l'argomento del , vedasi nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, reca: "Modifiche all'allegato A al regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con .".